La privacy dei minori sul web. Adesso ha un prezzo.

by Masciulli Andrea

Ritorno a scrivere perché ultimamente spunta qui e lì una qualche sentenza che si pronuncia sul diritto alla privacy dei minori, nello specifico sul web.

Lo interpreto come un’altra evoluzione del diritto dovuta al cambio dei tempi e dei comportamenti che di riflesso ne vengono influenzati fortemente da che i Social Network sono apparsi nelle nostre vite.

Quante volte al giorno vi capita di vedere foto di bambini pubblicate sui vari Social, foto personali postate dal genitore di turno? personalmente tantissime, senza contare quelle dove si vede palesemente che il/la povero/a bambino/a non vuole proprio saperne di essere immortalato/a ma allo scatto non sfugge nemmeno l’espressione di pianto disperato che inevitabilmente, con grande orgoglio materno suppongo, riceve tantissimi apprezzamenti.

Ebbene adesso a questa diffusione incontrollata si inizia a porre qualche limite, iniziando dall’obbligo di accordo fra entrambi i genitori sulla pubblicazione proprio per salvaguardare la privacy dei minori sul web che prende il nome di Baby Web Reputation.

Precedenti sulla privacy del minore

2013, Tribunale di Livorno: con sentenza dispone l’obbligo di cancellare il profilo Facebook, corredato di foto, creato dal genitore per la figlia minorenne;

2014, Cassazione: a corredo del punto precedente la sentenza n. 37596/14 definendo i Social Network come “luoghi aperti al pubblico” ne sottolineava la pericolosità per i minori che potevano essere avvicinati da gente con cattive intenzioni, ed è successo tantissime volte, non neghiamolo;

2017, Tribunale di Mantova: costituisce il precedente in materia di diritto alla privacy dei minori in rete ovvero la Baby Web Reputation; una madre pubblica le foto dei figli minori sui Social senza il consenso del padre e si finisce in causa con sentenza che definisce la pubblicazione illecita, ordina la rimozione di tutte le immagini pubblicate e attiva il Servizio Tutela Minori di Mantova perché entro il 2018 vigili e riferisca sulla vita privata e non dei componenti il gruppo familiare al fine di fornire indicazioni per l’affidamento ed il regime di visita dei minori;

2017, Tribunale di Roma: in questo caso il minore è comunque adolescente (considerato dalla legge “grande minore” quindi con capacità di autodeterminazione) e chiede di andare a finire gli studi all’Estero a causa del comportamento materno che ha letteralmente sbandierato quanto accadeva al ragazzo, senza risparmiarsi foto, sui Social durante il procedimento di separazione degli “adulti”, arrecando gravi pregiudizi nell’ambito della propria vita sociale. Ed in questo caso, se la madre non avesse interrotto il comportamento pregiudizievole nei confronti del figlio, nonché eliminato quanto già pubblicato, sarebbe incorsa in una misura di coercizione indiretta (art. 614 bis c.p.c.) ovvero un bel grosso risarcimento in denaro al figlio.

Il diritto dalla parte dei minori

Già a favore del diritto alla privacy e alla tutela dell’immagine del minore l’Art. 10 c.c. (tutela della immagine), gli artt. 4, 7, 8 e 145 del d.lgs 30/6/03 n. 196 (tutela della riservatezza dati personali), degli artt. 1 (applicazione ai minori di 18 anni) e 16  1° co. della Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo del 20/11/1989, ratificata dall’Italia con legge 27/5/1991 n. 176.

Ed ecco cosa enuncia l’art. 16:

  1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
  2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Sempre a tutela dei minori avremo maggiore protezione nell’ambito già specificato dal d.lgs 196/2003 (testo privacy art. 4 lett. a,b,c) grazie all’art. 8  del regolamento UE n. 679/2016 del 27/4/2016 che entrerà in vigore dal  25/5/2018, laddove la foto del figlio costituisca dato personale e diffonderla equivale ad una interferenza nella vita privata.

Ora, indipendentemente dalle circostanze che vedono protagoniste di queste vicende famiglie sulla strada della separazione o meno, era ora che venisse data voce a chi realmente pur avendola non ce l’ha a causa della potestà genitoriale. Senza considerare l’uso (spesso raccapricciante) che un terzo può fare delle immagini pubblicate del minore all’insaputa del genitore che le ha postate senza nemmeno impostare una privacy sulla loro visualizzazione.

E se vi viene la splendida idea di mettere su un profilo social per i vostri figli all’onesto scopo di creare per loro un ricordo da riguardare quando saranno adulti, pensateci bene: vi potrebbe costare parecchio, per esempio 10.000,00 €.

Come minimo.

 

 

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